Art. 9.
(Conferenze nazionale e regionali sull'amianto).

      1. L'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

      «Art. 7. - (Conferenze nazionale e regionali). - Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e di intesa con la Conferenza

 

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permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, di esperti di istituti scientifici di epidemiologia, clinici e ambientali provenienti anche da altri Paesi.
      2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove in ogni regione una Conferenza annuale sull'amianto, al fine dl verificare la condizione epidemiologica della popolazione regionale in relazione alle malattie asbesto-correlate, lo stato di attuazione delle bonifiche ambientali nonché l'applicazione complessiva delle leggi e dei piani nazionali e regionali sull'amianto».
      3. La Conferenza triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria sull'amianto, di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è promossa a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.